Legislazione Sanitaria
EVOLUZIONE DEL SSN
– ART 32 Costituzione 1948: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
– Dopo il 1948: Casse Mutue à frammentarie
– Legge 833/78 o I Riforma sanitaria Istituzione del SSN:
- Erogazione di trattamenti sanitari uniformi
- Estensione dell’assistenza a tutti i cittadini per garantirne l’uguaglianza
- Prevenzione delle malattie e degli infortuni
- Globalità del servizio: prevenzione, cura, riabilitazione
- Collegamento e coordinamento fra SSN e tutte le istituzioni e servizi
- Affermazione della partecipazione dei cittadini come metodo per intervenite nelle
- scelte in materia sanitaria
- Importanza della formazione permanente del personale
- Affermazione del contributo del volontariato
- Centralità della programmazione come metodo per organizzare i servizi a partire
- dalla conoscenza dei bisogni della popolazione.
- Determinazione di 3 livelli di competenza, nazionale, regionale e degli enti locali
- territoriali.
L’UNITA’ SANITARIA LOCALE (USL) struttura operativa dei Comuni è
l’asse portante della riforma. Articolata in DISTRETTI sanitari di base per
l’erogazione completa di servizi.
o Finanziamento tramite il FONDO SANITARIO NAZIONALE ripartito fra le varie
REGIONI per garantire uniformità nel territorio nazionale
o Costituzione dello stato del WELFARE.
– II Riforma o D.Lgs 502/92
- Riordino della sanità pubblica: art 3:”USL è azienda dotata di personalitàgiuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”
- Regionalizzazione e aziendalizzazione
- Piano sanitario nazionale come strumento di programmazione sanitaria
- Definizione dei livelli di assistenza uniformi (LEA) che individuano lo standard minimo di prestazioni sanitarie da erogare sul territorio a tutti i cittadini (vincolodi bilancio)
- Da USL ad ASL
- FINANZIAMENTO: il finanziamento delle prestazioni di ricovero non avviene pisulla base delle giornate di degenza ma in base a tariffe predeterminate per ogniprestazione DRG nell’ambito di un tetto di spesa programmato per ogni azienda sanitaria.
- RIPARTO DEL FINANZIAMENTO:
- Competenza Regionale
- In base alla Quota Capitaria
- Tariffe sulle prestazioni
- LEA garantiscono:
- Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di lavoro
- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza specialistica e semiresidenziale e territoriale
- Assistenza ospedaliera in regime di ricovero o day hospital odi cura al domicilio del paziente
- Assistenza residenziale sanitaria ai non autosufficienti e lungodegenti
- Attività di supporto all’organizzazione sanitaria
- DRG: è una strategia di classificazione dei pazienti in classi omogenee sulla base dicaratteristiche il cui insieme è correlato all’uso di risorse ospedaliere: i gruppisono di risorse. Ai singoli DRG sono attribuiti dei pesi relativi sulla base dei quali sono fissate delle tariffe delle prestazioni.Il DRG è abbinato al centro di costo epermette di determinare la casistica trattata dall’unità operativa.
- Competitività tra pubblico e privato nell’erogazione delle prestazioni.
- ACCREDITAMENTO: veniva adottato dalle regioni nei confronti di struttureprivate, nonché attività di controllo e remunerazione delle prestazioni.
- REGIONALIZZAZIONE DEL SSN: alle Regioni venivano attribuite maggioriresponsabilità gestionali, organizzative e finanziarie.
- Partecipazione del cittadino alla fase gestionale ed organizzativa del SSN:segnalazioni
- Adozione della contabilità Economico-Patrimoniale
- Emanazione della Carta dei Servizi sanitari
- GESTIONE AZIENDALE:
- DG: nominato dalla regione
- Diploma di Laurea
- Esperienza quinquennale in enti e strutture pubbliche o private
- Rapporto di lavoro di diritto privato
- Durata 5 anni rinnovabile
- DG nomina:
- DS: medico esperienza quinquennale, età inf 65 aa
- DA: laureato in discipline giuridiche, esperienza quinquennaleetà inf a 65 anni
- Consiglio dei sanitari: funzione tecnico-sanitaria
- Collegio dei revisori: organi di controllo contabile
- Conferma dei distretti sanitari
- – D.Lgs 517/93: Riordino della disciplina in materia sanitaria
- Istituzione delle AZIENDE OSPEDALIERE: con gli stessi organi delle Asl
- Gli ospedali che non si sono costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura
- di PRESIDI OSPEDALIERI dell’ASL CON UN DIRIGENTE MEDICO IN QUALITA’ DI
- RESPONSABILE delle funzioni IGIENICO-ORGANIZZATIVE e un DIRIGENTE
- AMMINISTRATIVO per le funzioni di COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO.
– D.Lgs 229/99: Riforma sanitaria “ter”
- Completamento del processo di regionalizzazione
- Adozione di un atto di diritto privato (ATTO AZIENDALE)
- Disciplina la suddivisione delle Asl in distretti, che autonomamente
- assicurano i servizi assistenziali
- Valorizzazione del ruolo delle regioni
- Concorrono alla programmazione sanitaria nazionale attraverso proposte attraverso il PSN Elaborano il PSR per la programmazione dei servizi offerti
- Articolazione del territorio Asl e dei distretti
- Predisposizione di principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale
- Finanziamento delle Asl
- Vigilanza, controllo e valutazione dei risultati.
- Rafforzamento del ruolo dei Comuni attraverso il PSLocale
- Istituzione della CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA REGIONALE
- Viene attribuita alle Regioni la competenza in materia di ACCREDITAMENTOISTITUZIONALE.
- Partecipazione dei Cittadini
- Valorizzazione del ruolo della formazione continua e dell’aggiornamento
- professionale
- DEFINIZIONE DEI LEA e comprendono i servizi e prestazioni delineati dal PianoSanitario Nazionale articolate in 3 aree:
- Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro
- Assistenza distrettuale
- Assistenza ospedaliera
- Previsione di un’area di integrazione socio sanitaria e delle professioni sociosanitarie(area materno infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche edipendenze da droga alcool e farmaci, infezioni da HIV, patologie in fase terminale, inabilità e malattie cronico degenerative.
- Revisione delle disposizioni sulla dirigenza medica e delle professioni sanitarie:
- unico ruolo distinto per profili; collaborazione multiprofessionale, autonomia
- Nuovi principi in materia di ricerca sanitaria
- – COMPETENZE:
- STATO: definizioni degli obiettivi e PSN, definizioni dei LEA e aree di intervento
- prioritarie
- REGIONI: Definizione del PSR, definiscono le priorità per il territorio, Garantisconoi LEA, possono assicurarne di più elevati ma con risorse regionali, definisce la quanti e qualità dei servizi di tutela della salute
- AZIENDA SANITARIA LOCALE:
- Mantiene il ruolo dettato dalla legge 833/78
- Ruoli:Medico di Medicina Generale: rende esplicita la domanda
- Distretto:coordina i servizi per un bacino territoriale dai 60000 ai
- 100000 abitanti.
- Coordina la propria attività con quella dei dipartimenti
- Autonomia Tecnico gestionale
- Nomina di un direttore di distretto
- Ha competenze in assistenza specialistica ambulatoriale,
- prevenzione e cura delle tossicodipendenze, attività di
- consultorio, assistenza domiciliare integrata, assistenza ai
- malati terminali e con HIV.
- Criteri di :
- EFFICACIA: adeguata interpretazione e
- soddisfacimento dei bisogni degli utenti
- EFFICIENZA: utilizzo di risorse minime necessarie,
- senza sperperi.
- Poteri gestionale affidati al DG che nomina DS DA (con la legge 251/2000
- anche il direttore del SITRA) affiancato DA COLLEGIO DI DIREZIONE E
- CONSIGLIO DEI SANITARI
- – AZIENDA OSPEDALIERA:
- Stessi organi della ASL
- Finanziamento in parte assicurato dalla Regione e in parte dal pagamento delle
- prestazioni a carico dell’ASL con l’utilizzo di DRG e del nomenclatore tariffario.
- – DIPARTIMENTI: integrazione delle unità operative affini all’interno di un’ASL, per impostare
- correttamente budget, investimenti e formazione del personale.
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