Dirigenti e Coordinatori
FORMAZIONE INFERMIERISTICA
– R.D.L. n° 1832/1925: istituzione delle scuole infermieristiche
– R.D. n° 2330/1929: “approvazione del regolamento per l’esecuzione del R.D.L. n°1832
riguardante le scuole convitto…”
– Nel 1943: norme di formazione infermieristica vengono inserite nel Testo Unico delle Leggi
sanitarie
– Fino al 1971 alle scuole infermieristiche potevano accedere solo donne con l’obbligo di
internariato.
– L. n°124/1971: “Estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di
infermiere…” viene anche abolito l’obbligo di internariato, gli aspiranti devono aver
compiuto il 16 anno e avere l’ammissione al 3 anno di scuola secondaria
– Con il D.P.R. n°10/1972 la formazione diventa di competenza Regionale, rimangono di
competenza statale i requisiti di ammissione, la definizione dei programmi e la durata dei
corsi
– Con il recepimento della ratifica dell’accordo di Strasburgo (del 25 ottobre 67) con la
L.795/1973 si ha la libera circolazione degli infermieri in Europa. Da quella data la
formazione infermieristica avrò la durata di 3 anni, con 10 anni di scolarità pregressa e un
programma di 4600 di formazione teorico-pratica.
– La formazione infermieristica prevede anche corsi di per infermiere ABILITATO ALLE
FUNZIONI DIRETTIVE AFD che sono stati aboliti con la riforma universitaria; venivano
effettuati anche corsi universitari di DIRIGENTE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA (DAI),
INFERMIERE INSEGNANTE DIRIGENTE(IID), DIRIGENTE E DOCENTE DELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA (DDSI) che sono stati progressivamente disattivati e trasformati
nell’attuale LAUREA SPECIALISTICA.
– FINO AL 1992 la formazione resta collocata nell’ambito del SSN e gestita a livello regionale.
– D.Lgs 502/92 e 517/93 la formazione universitaria viene introdotta con la riforma
aziendalistica
– L. n°341/1990 riforma universitaria: istituisce il diploma come titolo per accedere al corso e
l’istituzione di
o DU: Diploma universitario: corso in scienze infermieristiche (D.M 1991); Diploma
universitario di infermiere (D.M. 1996); con il D.M. 2000 vengono resi equipollenti
di diplomi non universitari con quelli universitari.
o DL: Diploma di Laurea
o DS: Diploma di specializzazione
o DR: Dottorato di ricerca
– Fino al 1995 permarrà un doppio canale formativo Universitario e Regionale.
– D.M n°509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei” suddividendo il corso in Diploma di Laurea (3 anni) + Laurea Specialistica (2 anni)
– Legge 42/99: abolizione del mansionario rende equipollenti i titoli regionali
precedentemente acquisiti
– D.M. 27 Luglio 20000: equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di
infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
– D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei” istituisce:
o Laurea(L)
o Laurea Magistrale(LM): competenze avanzate in ambiti specifici
o Diploma di specializzazione (DS): conoscenze e abilità in funzioni richieste
nell’esercizio di particolari attività professionali.(Master)
o Dottorato di Ricerca (DR)
– D.M.19 febbraio 2009: regolamenti e ordinamenti didattici. Le professioni sanitarie
vengono divise nelle 4 classi di lauree
1. Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche
2. Professioni sanitarie della riabilitazione
3. Professioni sanitarie tecniche
4. Professioni sanitarie della prevenzione
– D.M. 9 gennaio 2009 “determinazione delle lauree magistrali delle professioni sanitarie”
delinea gli ordinamenti didattici delle lauree specialistiche denominate “scienze”
ricalcando le 4 classi di lauree.
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA:
– R.D. N°1265/1934: “Approvazione testo unico delle leggi sanitarie”
o Professioni sanitarie principali: medico, odontoiatra, farmacista
o Professioni ausiliarie: levatrice, assistente sanitaria, infermiera diplomata, e tutte
le professioni con profilo professionale
o Arti ausiliarie: odontotecnico, infermiere generico, massofisioterapista.
– L 225/1974: Legge mansionariale
– L. 42/99: “disposizione in materia di professioni sanitarie” abolisce la suddivisione del
Testo unico inquadra le figure professionali come PROFESSIONI SANITARIE.
– D.Lgs 229/99: sancisce l’obbligo di formazione continua (ECM) 150 crediti nel triennio
– L. 251/2000: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” che istituisce la
dirigenza infermieristica e la laurea specialistica, sottolinea l’autonomia professionale e la
diretta responsabilità di tutte le attività di assistenza infermieristica e connesse funzioni.
– D.M. 739/1994: Profilo professionale.
– D.M. 29 Marzo 2001: “Definizione delle figure professionali” e D.M. 2 aprile 2001.
“Determinazioni delle classi delle lauree universitarie e professioni sanitarie” e
“determinazione della classi di laurea specialistica universitarie delle professioni sanitarie.”
– D.M. n° 739/1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’infermiere” mantiene ancora rapporti con la vecchia legge
mansionariale.
– L. 42/1999: “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” abolizione del mansionario
o CRITERI GUIDA: sono dati dai profili professionali, dalla formazione di base e postbase
ricevuta e dal codice deontologico
o CRITERI LIMITE: il limite delle competenze mediche e degli altri professionisti
sanitari laureati.
– L. 43/2006: “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e Delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali”. Questa legge ha suddiviso:
o Professionisti addetti all’assistenza, con titolo di laurea o equipollente
o Professionisti coordinatori in possesso di master di I livello nelle funzioni
manageriali.
o Professionisti specialisti in possesso di master di primo livello nelle funzioni
specialistiche
o Professionisti dirigenti
– FUNZIONE DI COORDINAMENTO:
o intorno agli anni 20 vennero regolamentati i corsi base e post base per la
professione infermieristica, caratterizzate dalle scuole convitto che potevano
istituire un terzo anno di corso per la preparazione di infermiere diplomate
“abilitate alle funzioni direttive”. Il caposala era alle dipendenze del primario e dei
sanitari.
o D.P.R. n°225/1974: attribuisce a tutti gli infermieri la programmazione dei propri
piani di lavoro.
o D.P.R. n°76/1979: inquadra il caposala come operatore professionale
coordinatore
o D.P.R. n° 821/1984: “attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi
servizi e uffici delle Unità sanitarie locali” stabilendo una sorta di profilo del
coordinatore
Svolge attività di assistenza diretta
Coordina l’attività del personale… nel rispetto dell’autonomia operativa.
Svolge attività didattica
Ha la responsabilità professionale del gruppo.
o 2001: infermiere e infermiere coordinatore sono inquadrati allo stesso livello e il
coordinatore ha un incarico aziendale e revocabile
o Fino al 2001: obbligo di possedere titolo “abilitato a funzioni direttive”
o Dal 2001 al 2006: nulla
o Dalla L. n° 43/2006:
Obbligo del titolo post-base per l’esercizio della funzione di coordinamento.
o Nel 2007 accordo Conferenza Stato regioni:
Percorso formativo di almeno 500 ore
Rimando alla sede contrattuale per le modalità di conferimento dell’incarico
Previsione di non meglio precisate norme regionali per favorire l’accesso al
master per chi non ha il titolo
Coordinatore inquadrato in categoria D o Ds con incarico aziendale.
Il Contratto Collettivo Nazionale 1999 ha aperto la strada ad un nuovo modo di
fare carriera: l’attribuzione di incarichi cioè LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Riguardano attività che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione
diretta di elevata responsabilità (direzione di servizi, di dipartimenti, uffici…)
Non si richiedono particolari titoli
o L 251/2000 stabilisce l’attribuzione di incarichi dirigenziale di durata triennale (ai
sensi dell’arti 15 seplties D.Lgs 502/1992) in attesa dell’istituzione della laurea
magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche. Tale norma transitoria è venuta
meno con l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
Gennaio 2009 e che recepisce l’accordo Stato-Regioni.
o Per la qualifica unica di DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA
INFERMIERISTICA, TECNICA, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PROFESSIONE
OSTETRICA è necessario aver acquisito la laurea magistrale, 5 anni di servizio
effettivo corrispondenti alla stessa professionalità in categoria D o Ds e l’iscrizione
all’Albo professionale, poi concorso per titoli ed esami.
– RUOLO: definito come un insieme di comportamenti che è formalmente stabilito in base
alla natura dell’ufficio ricoperto e delle responsabilità assegnate. Questo comprende
obblighi, benefici e aspettative legate alla posizione in società. In ogni ruolo si possono
distinguere 3 componenti:
L’area di Attività: azioni mentali e azioni pratiche che vengono svolte
L’area delle Responsabilità: che la persona si assume per l’esercizio del ruolo.
L’area dei Risultati: che l’esercizio del ruolo richiede.
L’assunzione del ruolo implica:
- Interazioni e transizioni
- Aspettative e percezioni da parte di chi esercita il ruolo
- Necessità di attenersi a determinate norme e valori sociali
- Tendenza alla stabilità e all’ordine
- Problemi relativi al ruolo:
- Ambiguità di ruolo, quando non è chiaro quali comportamenti ci si devono
- aspettare dalla persona che lo ricopre
- Conflitti di ruolo
- Sovraccarico di ruolo: quando la persona manca di risorse, energia, tempo e
- capacità per soddisfare le richieste del ruolo che è chiamata a svolgere
- Sotto qualificazione del ruolo: cioè incompetenza o mancanza di competenze e capacità
- Incongruità di ruolo: se i valori soggettivi della persona sono incompatibili con leaspettative del ruolo.
– FUNZIONI: ampie aree di responsabilità con discrezionalità di intenti e di azioni.
– ATTIVITA’ utili per il raggiungimento dello scopo.
– MANSIONE: un mandato interno alla funzione che prende ispirazione dalla funzione stessa
all’interno della quali si inscrive.
– DEFINIZIONE DI RUOLO E FUNZIONI
CATEGORIZZAZIONE DI FAYOL: la direzione aziendale è composta da queste
funzioni:
- Programmazione: attività di previsione e pianificazione del futuro
- Organizzazione: collocazione e gestione delle risorse
- Guida: dare direzione e indirizzo alle attività
- Coordinamento: armonizzazione e ottimizzazione delle attività
- Controllo: attività di valutazione e verifica rispetto al piano di azione iniziale.
CATEGORIZZAZIONE DI MINTZBERG: ha ampliato la visione delle aree di azione dei
manager. Li denomina ruoli manageriali e afferma che coloro che ricoprono
funzioni gestionali e dirigenziali non svolgono solo le funzioni sopradescritte ma
anche altri ruoli divisi in 3 tipologie:
1 RUOLI INTERPERSONALI:
- Figura rappresentativa: manager svolge un ruolo di rappresentanza
- Guida: azioni di guida e di leadership
- Collegamento: costruisce e promuove relazioni all’interno e
- all’esterno della linea gerarchica
2 INFORMATIVA:
- Collettore di informazioni: è un crocevia di informazioni d diverse
- direzioni
- Divulgatore di informazioni: filtra e smista le informazioni
- Portavoce: portando informazioni fuori dall’unità operativa
3 DECISIONALE:
- Imprenditore: proattivo e promuove azioni di sviluppo, innovazione,
- miglioramento e decide di cogliere le opportunità che si presentano
- Gestori di problemi: il manager è reattivo e si adopera per la
- risoluzione dei problemi utilizzando azioni correttive
- Allocatore di risorse: quando il manager riconosce il valore e gestisce
- le risorse, assegnandole all’interno dei processi e attività. Si orienta
- al risultato, coordinando e integrando
- Negoziatore: il manager negozia all’interno e all’esterno
DEFINIZIONE DI HAMEL: ipotizza una sintesi di funzioni manageriali:
- Fissare e programmare l’obiettivo
- Motivare e armonizzare lo sforzo
- Coordinare e controllare le attività
- Sviluppare e collocare il talento
- Accumulare e applicare le conoscenze
- Ammassare e allocare le risorse
- Costruire e mantenere le relazioni
- Mettere in equilibrio e soddisfare le richieste degli stakeholder
– RUOLO DEL COORDINATORE DI UNITA’ OPERATIVA:
- Posizione di snodo tra area tecnico-operativa e gestionale
- Manager di 1 livello nel contesto dell’organizzazione sanitaria
- Rapporto diretto con professionisti clinici e sostiene i rapporti con le personeassistite e le famiglie
- Principali funzioni e attività
- Pianificazione: Definizione degli obiettivi, delle risorse, standard qualitativi,
- rilevazione dei carichi di lavoro, definizione dell’orario di lavoro
- Gestione: Organizzazione della turnistica, Gestione delle risorse umane,
- revisione degli strumenti di lavoro, gestione del passaggio di informazioni,
- gestione dei rapporti con le atre unità operative, cura e conservazione deilocali, svolgimento di preposto alla tutela della salute dei lavoratori,
- Sicurezza dei pazienti.
- Direzione: Promozione e motivazione del Team, Facilitatore, Gestione e
- prevenzione dei conflitti, attività di referente previste dalla Carta dei servizi,
- Attività di rappresentanza.
- Sviluppo delle risorse umane: Accoglienza e inserimento dei professionisti,
- collaborazione alla pianificazione, progettazione attuazione e valutazione di
- interventi formativi e le attività di tirocinio degli studenti, Promozione dellosviluppo di competenze
- Valutazione e controllo: valutazione del grado di raggiungimento degli
- obiettivi relativi ai processi di propria competenza, Partecipazione a
- iniziative dipartimentali aziendali per il monitoraggio, la valutazione, la
- promozione dell’efficacia, appropriatezza e sicurezza del servizio,
- Valutazione delle performance del team, collaborazione alla gestione di
- procedimenti disciplinari, partecipazione alla valutazione e monitoraggio dei
- servizi in appalto.
– RUOLO E FUNZIONI DEL COORDINATORE DI AREA DIPARTIMENTALE:
- Ruolo intermedio tra il responsabile del SITRA e il coordinatore dell’unità
- operativa
- Analisi dell’organizzazione complessiva dell’area dipartimentale
- Visione complessiva e globale dell’area in termini di raggiungimento omogeneo di
- risultati, utilizzo di risorse, sviluppo di progetti e professionalità
- Collegamento tra i vertici aziendali, gli organi decisionali dell’area dipartimentale
- e le singole unità operative del dipartimento stesso.
– RUOLO E FUNZIONI DEL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
- Svolgimento di funzioni di pianificazione, gestione, organizzazione, direzione,
- sviluppo delle risorse umane e del servizio, valutazione e controllo.
- Partecipazione al governo dell’azienda sanitaria.
- E’ collocatoAllo stesso livello del direttore amministrativo, sanitario e sociale In line al direttore sanitarieIn staff al direttore generale
- Gli ambiti di attività sono:
- Influenzare le politiche e strategie complessive dell’azienda
- Definire la mission aziendale e del proprio servizio
- Delineare la visione aziendale e del proprio servizio
- Gestire le risorse finanziarie con appropriatezza, efficacia ed efficienza
- Prevedere e gestire cambiamenti culturali, professionali e organizzativi
- Implementare nuovi modelli, metodi, strumenti per lo sviluppodell’organizzazione delle professioni e del servizio offerto
- Pianificare le attività complessive e l’articolazione dei processi organizzativsul lungo medio periodo
- Promuovere lo sviluppo di un’organizzazione orientata alla sicurezza equalità nell’erogazione dei servizi
- Sviluppare e mantenere relazioni con la comunità sociale di riferimento.
– PERSONALE DI SUPPORTO:
o D.P.R. N° 384/1990: Istituisce la figura di OPERATORE TECNICO ADDETTO
ALL’ASSISTENZA.(OTA) che agisce sotto la diretta responsabilità del coordinatore,
e in assenza dell’infermiere.
o PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001(Accordo Stato Regioni) viene istituita la figura
dell’Operatore Socio Sanitario (OSS).
Svolge attività indirizzate a:
Soddisfare i bisogni primari della persona
Favorire l’autonomia e il benessere.
Opera nel settore sociale e in quello sanitario
Opera in collaborazione con altri operatori sanitarie sociali secondo il
lavoro multiprofessionale
Competenze:
Tecniche
Relative alle conoscenze richieste (riconoscere le dinamiche
relazionali appropriate per rapportarsi all’utente ..)
Relazionali:
o LEGGE 1/2002 prevede una formazione che permetta all’operatore di collaborare
con l’infermiere o con l’ostetrica e svolgere alcune attività assistenziale base
all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle
direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica sotto la sua supervisione.
ACCORDO STATO –REGIONE 2003 prevede una formazione supplementare degli
OSS non inferiore a 300 ore ed è in grado di eseguire:
Somministrazione di terapia prescritta per vie naturali
Terapia intramuscolare e sottocutanea su pianificazione infermieristica.
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